Soci
Campagna tesseramenti 2026
Rinnovo dell'iscrizione
I Soci possono provvedere al versamento della quota associativa annuale, fissata in € 10,00,:
contattando direttamente la Segreteria dell’Associazione, oppure
tramite bonifico bancario da effettuarsi sul conto intestato all’Associazione
IBAN: IT44R33176920000000059976
Causale:
Cognome Nome – quota associativa annuale
Nuovi Soci
I nuovi aspiranti soci devono presentare domanda di ammissione all’Associazione.
L’iscrizione è subordinata alla deliberazione dell’Organo di Amministrazione; solo a seguito dell’ammissione potrà essere effettuato il versamento della quota associativa annuale.
Approvato dall’Assemblea de Soci nella seduta del 30/04/2025
Art. 4 – Ammissione degli associati
1. Possono essere associati dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti del terzo settore che operano senza fini di lucro che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
3. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota sociale è inoltre non rimborsabile e non rivalutabile.
4. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
5. L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
6. In caso di mancato accoglimento della domanda, l’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all’interessato.
7. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
8. L’ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.
9. Per i minorenni la domanda dovrà essere firmata dall’esercente la potestà legale che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minore di età.
Art. 5 – Diritti e obblighi degli associati
1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:
a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
b) votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
c) frequentare i locali dell’Associazione;
d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
e) essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
f) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
g) consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci;
h) denunziare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Gli associati hanno l’obbligo di:
a) rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno;
b) versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo competente;
c) mantenere una irreprensibile condotta ai fini sportivi, che deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
Art. 6 – Perdita della qualifica di associato
1. I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:
a) dimissioni volontarie;
b) decadenza per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
c) esclusione per grave inottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o per azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio o arrechi danni materiali, morali o all’immagine dell’associazione;
d) scioglimento dell’associazione, come regolato dal presente statuto;
e) morte del socio.
2. Il provvedimento di esclusione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, è deliberato dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Organo di Amministrazione e deve essere motivato. Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento il socio escluso può appellarsi alla prima Assemblea ordinaria. L’associato escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione definitiva adottata dall’Assemblea.
3. Il suddetto procedimento non è necessario nel caso di decadenza per morosità ai sensi della lettera b) i cui effetti operano in via automatica.
4. L’associato può sempre recedere dall’Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.
5. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili.
6. La perdita della qualifica di socio, da qualsiasi motivo determinata, non conferisce al socio uscente alcun diritto di rimborso del valore della quota stessa o dei contributi versati; né i soci hanno alcun diritto sul patrimonio